Al Gestore della Struttura Ricettiva/Locatore
Oggetto: Nuova Comunicazione Annuale ai fini dell’Imposta di Soggiorno
Gentile gestore,
riteniamo opportuno comunicarLe che con l’approvazione del dm 29 aprile 2022 prendono forma sia il modello di dichiarazione annuale previsto dal Decreto Legge n. 34/2020, art. 180, relativo alle presenze e ai versamenti dell’Imposta di Soggiorno, sia la modalità di trasmissione, che prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di un adempimento che trova fonte nella scelta del legislatore di qualificare come responsabili del pagamento i gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi ai sensi del D.L. n. 50/2017.
Il decreto prevede tre documenti: il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche Il modello dichiarativo contiene inizialmente un’informativa nella quale si precisa che la finalità dei dati forniti in fase di accesso all’aerea riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate verranno trattati per consentire l’acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni che hanno istituito l’Imposta di Soggiorno.
La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello.
La dichiarazione deve essere presentata per ciascun ciascun anno solare e per ciascun gestore, prevedendo la compilazione di un autonomo modulo per ogni struttura ricettiva, nella quale la suddivisione interna avviene per trimestri. In particolare, si prevede di inserire l’ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice Ateco dell’attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali vanno rispettivamente indicati: la tariffa dell’imposta a notte, l’imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte. Il campo “versamento” permette l’inserimento di un importo cumulativo. I campi vengono ripetuti per i quattro trimestri in cui è stato suddiviso l’anno di imposta e devono essere compilati per i soli periodi corrispondenti a quelli di interesse.
Le istruzioni indicano quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. In merito ai versamenti non è obbligatorio il campo relativo agli estremi di versamento, mentre il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. L’importo deve essere cumulativo relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. L’importo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della legge n. 296 del 2006.
La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione. Viceversa, in caso di esito negativo, l’utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l’invio. L’utente che ha effettuato l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel, all’atto della selezione del pulsante “Trasmetti”, viene invitato a inserire il PIN che verrà validato tramite servizio web. Qualora il Pin non risulti valido, non potrà essere effettuata la trasmissione.
Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni annuali è il 30 GIUGNO 2022 per le annualità 2020 e 2021.
Allo stato è da ritenersi che risultino esonerati dall’obbligo dichiarativo i locatori privati che, avendone diritto, avessero optato- nelle annualità interessate- per l’applicazione del c.d. “criterio forfettario” previsto dall’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale relativo all’Imposta di Soggiorno.